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    [textarea] CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96 – privacy dei dati personali
    La Legge 675/96 sulla tutela della privacy dei dati personali prevede che Lei venga informato di quanto segue:
    il Suo nominativo é inserito nell’archivio informatico dei nostri iscritti e comprende le informazioni da Lei stesso fornite, per consentire l’esecuzione dei nostri rapporti associativi il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali é finalizzato esclusivamente all’espletamento delle sole attività associative, come definite nello statuto
    titolare e responsabile del trattamento é la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica le Sue generalità ed indirizzi, dati strettamente necessari per l’espletamento dei servizi di segreteria per l’espletamento dell’attività associativa , saranno comunicati al AISC & MGR S.r.l. – Firenze – Viale G. Mazzini 70
    In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della L. 675 ed in particolare chiedere la cancellazione, l’aggiornamento o l’integrazione dei medesimi.

    Riportiamo qui di seguito il testo degli articoli 13 e 22 della L. 675/96.

    ARTICOLO 13 – Diritti dell’interessato
    1) In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
    b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
    c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

    1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificativi motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
    2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
    3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
    4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
    d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
    2) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3.
    3) I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
    4) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad assicurazioni.
    5) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

    ARTICOLO 22 – Dati sensibili
    1) I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opzioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
    2) Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
    3) Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati con possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
    4) I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all’art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’art. 43, comma 2.